Diritto autore e brevetti per il software

Diritto d'autore per il software

Il software è una creazione intellettuale tutelata come opera dell'ingegno dal diritto d'autore o copyright.

I diritti sulle opere di ingegno si concretizzano nel momento stesso della creazione dell'opera.

Il diritto d'autore nell'ordinamento italiano dura fino alla morte dell'autore e per i 70 anni successivi alla morte dell'autore.

Le opere di ingegno sono beni giuridici che hanno una valore morale ed economicamente valutabile.

L'autore di un software gode di due tipologie di diritti:

  • il diritto patrimoniale
  • il diritto morale

Il diritto patrimoniale consiste nel diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni sua forma o modo:

  • diritto di pubblicare l’opera
  • diritto di diffonderla e riprodurla
  • diritto di mettere in commercio l’opera
  • diritto di elaborare/modificare l’opera
  • diritto di tradurre l’opera
  • diritto di cedere del tutto o in parte questi suoi diritti patrimoniali

Il diritto morale consiste nel diritto di paternità dell’opera ed include:

  • il diritto di essere riconosciuto come autore
  • il diritto di rimanere l’anonimato
  • diritto alla integrità dell’opera e ad opporsi alle modificazioni della stessa
  • il diritto di non pubblicare l’opera
  • i diritti morali non sono cedibili

Gli ordinamenti giuridici di derivazione anglosassone riconoscono il copyright che corrisponde al diritto d’autore, identificato con il simbolo ©
Il copyright ha caratteristiche diverse dal diritto d’autore in quanto il copyright protegge l’opera ma non l’autore, che pertanto non gode dei diritti morali.

I diritti d'autore hanno ricadute anche nel mondo aziendale, ad esempio se una azienda si fa realizzare un software custom, anche se acquista il codice sorgente di questo software dalla azienda che lo ha realizzato, non ha il diritto di rivenderlo o modificarlo ad esempio, ameno che non sia espressamente scritto sul contratto di acquisto del software.